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Leggi e Normativa sul Condominio


  04-04-2009

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

Notizie utili per la registrazione di nuovi contratti, rinnovo, proroga, codici tributo, codici e sedi degli Uffici delle Entrate di Roma, ecc.

Il nuovo contratto va presentato ad uno degli Uffici delle Entrate entro trenta giorni dalla decorrenza del contratto in tre copie (ciascuna con marca da bollo da euro 14,62 dal 1/09/2007 contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario) unitamente alla copia del Modello F23 che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro 2% (minimo di euro 67,00) da calcolare sul totale del canone annuo con arrotondamento all’unità di euro. Due copie del contratto vengono restituite subito.

In occasione di successivi rinnovi o proroghe è sufficiente effettuare il solo versamento dell’imposta sul totale annuo del canone aggiornato con Mod. F23 (non esiste minimale).

E’ possibile beneficiare di uno sconto sull’imposta (alla registrazione del contratto iniziale) anticipando il pagamento per tutto il periodo di vigenza del contratto (quattro o sei anni).

 

I codici tributo sono i seguenti (causale RP):

  • NUOVO CONTRATTO 115T·       
  • PROROGA 114T ·       
  • RINNOVO ANNUALE 112 T·       
  • SANZIONI ritardato pagamento 671T
  • NUOVO CONT. (intero periodo) 107T
  • INTERESSI ritardato pagamento 731T

 

Uffici delle Entrate d Roma:

  • ROMA 1 VIA IPPOLITO NIEVO, 36 RCB
  • ROMA 2 LARGO LORENZO MASSA, 8 RCC
  • ROMA 3 VIA Dl SETTEBAGNI, 384 RCD
  • ROMA 4 VIA MARCELLO BOGLIONE, 384 RCE
  • ROMA 5 VIA DI TORRE SPACCATA, 110 RCG
  • ROMA 6 VIA CANTON 20 RCH
  • ROMA 7 VIA G. BATTISTA CONTI, 15 - Acilia RCJ
  • ROMA 8 VIA ALCIDE DE GASPERI, 4 Pomezia RCK

L’eventuale deposito cauzionale indicato nel contratto non è soggetto ad imposta di registro se la garanzia è prestata direttamente dall’inquilino. Se invece la garanzia è prestata da terzi (es. polizza fidejussoria) l’importo del deposito deve essere assoggettato all’imposta di registro nella misura dello 0,50% (risoluzione ministeriale 22/5/02 n. 151).

In caso di ritardato pagamento dell’imposta è possibile utilizzare il ravvedimento operoso aggiungendo al versamento con i relativi codici tributo gli interessi legali (3% annuo) rapportati ai giorni di ritardo e la sanzione del 2,50% dell’imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro sessanta giorni dalla scadenza e del 3% se entro un anno.