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  05-01-2017

LA DURATA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE NEL CODICE RIFORMATO

Con la riforma del condominio attuata dalla L. 220/2012 l'incarico dell'amministratore si rinnova di anno in anno, fintanto che non vi sia una richiesta di revoca da parte dei condomini, o in caso di dimissioni, nel qual caso si dovrà pronunciare l'assemblea

In merito alla durata dell’incarico di amministratore si riporta di seguito lo stralcio di uno dei vari articoli divulgati dall'ANACI sull'argomento.

In sintesi, con la riforma del condominio attuata dalla L. 220/2012 l’incarico dell’amministratore si rinnova di anno in anno, fintanto che non vi sia una richiesta di revoca da parte dei condomini, o in caso di dimissioni, nel qual caso si dovrà pronunciare l’assemblea. 

Stralcio dell'articolo 

"LA DURATA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE NEL CODICE RIFORMATO" 

Dr.ssa Gisella Casamassima, Direttore del Centro Studi dell'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari)

 

"La riforma 

.Se leggiamo ora il testo novellato (l. 220/dic. 2012) noteremo che: 

................. 

4) l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore; 

................. 

Si intende rinnovato” non può che significare dunque che in mancanza di espressa richiesta di revoca, l’amministratore prosegue nel suo incarico, di anno in anno, rendendosi esplicito per legge quello che prima era il frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in merito alla “prorogatio”. Oggi l’amministratore non è più in prorogatio, perché in mancanza di espressa (mi verrebbe da dire per analogia con altri contratti “disdetta”) richiesta di revoca, il suo incarico si rinnova direttamente per un altro anno e così all’infinito. Per espressa previsione della legge. Questo è un principio di carattere generale del nostro ordinamento per cui “nei contratti di durata ove può essere stabilito il termine finale la continuazione del rapporto al di là di quel momento opera la rinnovazione tacita del contratto che si converte in contratto a tempo indeterminato (vedi fra tutti Pietro Rescigno: Manuale di diritto privato italiano - Jovene editore: Napoli artt. 1597 (locazione) e 1823 (conto corrente). 

................................. 

Anche l’interpretazione letterale porta a questo: quando l’art. 1129 n. 2 recita “contestualmente alla accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, “......... se il rinnovo dovesse essere solo il primo, questa previsione non avrebbe senso. ..................

 

CONFERMA 

Quando l’Assemblea ha bisogno di esprimersi sulla “conferma”?
In due soli casi:
1) quando l’amministratore voglia modificare le condizioni del contratto, ad esempio richiedendo una revisione del compenso;
2) quando sia dimissionario e l’assemblea non accetti quelle dimissioni, ovviamente se non ritenute irrevocabili.

................... “

 

L'articolo integrale può essere consultato sul seguente link del sito www.anciroma.it: http://www.anaciroma.it/riforma-condominio/leggi-news/496/durata-incarico-amministratore.html

 



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