News Condominio
20-09-2011
Aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21% e limite all'utilizzo del contante
La legge nĀ° 148 del 14 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, ha stabilito misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
La legge n° 148 del 14 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, ha stabilito misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Tra quelle di immediata applicazione vi sono:
1. l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%;
2. il limite alla circolazione del denaro contante da € 5.000 a € 2.500.
Con riferimento al primo punto, le operazioni effettuate dopo l’aumento dell’aliquota dovranno rispettare la nuova percentuale in cui si potranno verificare le seguenti situazioni:
– Sugli acconti pagati prima dell’entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l’aliquota del 20% mentre la maggiorazione del 21% riguarderà sole le fatture a saldo;
– Se la consegna dei beni è avvenuta con fattura differita, è rilevante la data della consegna fel bene per cui anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia liquota del 20% esistente alla data della consegna;
– Per eventuali note di credito si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la fattura da stornare;
– I Commercianti che volessero adeguare il prezzo di vendita alla nuova aliquota, lasciando inalterato l’imponibile, dovranno moltiplicare il prezzo praticato precedentemente per il coefficiente 1,00833334 (es. vecchio prezzo compreso IVA € 120 x 1,00833334 = € 121
nuovo prezzo finale IVA compresa);
– Le fatture emesse per la cessione di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici (Regioni, Provincia, Comuni, Asl, Istituti Universitari, eccetera) per il quale vige il regime in sospensione d’imposta, mantengono l’aliquota del 20% se emesse prima del 17 settembre 2011, anche se incassate successivamente.
1. l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%;
2. il limite alla circolazione del denaro contante da € 5.000 a € 2.500.
Con riferimento al primo punto, le operazioni effettuate dopo l’aumento dell’aliquota dovranno rispettare la nuova percentuale in cui si potranno verificare le seguenti situazioni:
– Sugli acconti pagati prima dell’entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l’aliquota del 20% mentre la maggiorazione del 21% riguarderà sole le fatture a saldo;
– Se la consegna dei beni è avvenuta con fattura differita, è rilevante la data della consegna fel bene per cui anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia liquota del 20% esistente alla data della consegna;
– Per eventuali note di credito si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la fattura da stornare;
– I Commercianti che volessero adeguare il prezzo di vendita alla nuova aliquota, lasciando inalterato l’imponibile, dovranno moltiplicare il prezzo praticato precedentemente per il coefficiente 1,00833334 (es. vecchio prezzo compreso IVA € 120 x 1,00833334 = € 121
nuovo prezzo finale IVA compresa);
– Le fatture emesse per la cessione di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici (Regioni, Provincia, Comuni, Asl, Istituti Universitari, eccetera) per il quale vige il regime in sospensione d’imposta, mantengono l’aliquota del 20% se emesse prima del 17 settembre 2011, anche se incassate successivamente.
Leggi & Normativa
- REQUISITI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - ART. 71 bis disp. attuaz. C.C. - D.M.140 del 13 agosto 2014
- CODICE CIVILE: Gli articoli del Condominio
AGGIORNATO AL 29/4/2015 Art. 1117. (1) Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto - Condominio, articoli delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile
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