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MAGGIORANZA PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
La maggioranza è quella semplice - un terzo dei millesimi - ed in alcuni casi addirittura viene sostenuto che è sufficiente la maggioranza dei votanti in assemblea.
La maggioranza è quella semplice (UN TERZO dei millesimi) ed in alcuni casi addirittura viene sostenuto che è sufficiente la maggioranza dei votanti in assemblea.
Questo perché la Legge 10/91 sul Risparmio Energetico ed il suo Decreto applicativo il D.P.R. 412/93, descrivono la Contabilizzazione del Calore come un intervento finalizzato al contenimento dei consumi energetici.
Tale legge infatti prevede la Modifica le MAGGIORANZE MILLESIMALI necessarie per la validità e la delibera in sede di Assemblea di Condominio (nel comparto privato in quanto in quello pubblico la legge 10/91 ne prescrive, tra gli altri, l’obbligo di adozione).
L’Art. 26, comma 5 della L. 10/91 specifica che per l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore,... omissis..., l’Assemblea di Condominio decide a MAGGIORANZA in DEROGA agli Art. 1120 e 1136 del Codice Civile, cioè non tiene conto di quanto espresso in questi Articoli del C.C.
Questo significa che:
- In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese con un numero di voti che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio.
Dall’anno 2005, il Provvedimento n. 36426/05, la Sezione V del Tribunale di Roma, prevede che per le Innovazioni relative all’adozione di Sistemi di Contabilizzazione del Calore e termoregolazione, con il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, l’Assemblea Condominiale decide con il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza alcun riferimento alle quote millesimali. Questo perché il sopra citato sistema, permette una Razionalizzazione ed un Risparmio delle fonti Energetiche.
Paolo Mohoric’Leggi & Normativa
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