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STOP AL RISCALDAMENTO AUTONOMO
STOP AL RISCALDAMENTO AUTONOMO. È da prevedere un revirement della giurisprudenza per quanto riguarda la legittimità dei distacchi individuali dall'impianto centralizzato di riscaldamento
Č da prevedere un revirement della giurisprudenza per quanto riguarda la legittimitā dei distacchi individuali dall\'impianto centralizzato di riscaldamento in quanto se l\'obiettivo del risparmio energetico č un interesse pubblico da tutelare non deve essere consentita in ciascun edificio la realizzazione di potenze termiche complessive superiori a quella dell\'impianto centralizzato con utenti che hanno interessi diversificati e, quindi, determinano effetti perversi sull\'unitā funzionale dell\'edificio
L’art. 26.2 della legge 10 del 9 gennaio 1991, «Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici», prevedeva che:
«per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali».Tra gli interventi «di cui all'art. 8» (iniziative volte al miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia) era prevista, alla lettera g):
«la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento».L'art. 28.1 della stessa legge 10/1991 stabilisce che
«il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune insieme alla denuncia dell'inizio lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge». I modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica anzidetta sono stati approvati con decreto del Ministero dell'industria 13 dicembre 1993, pubblicato nella G. U. n. 297 del 20 dicembre 1993.L'abbandono della doppia maggioranza per la validità delle delibere assembleari è stato oggetto di perplessità da parte degli operatori del diritto, ma la finalità della norma (prevalenza dell'interesse generale del risparmio energetico) giustificava la "novità"; la giurisprudenza si è poi espressa in modo non uniforme in ordine alla presentazione del progetto (prima o dopo la delibera assembleare), anche se, nella maggior parte dei casi, le trasformazioni in impianti unifamiliari sono state realizzate senza alcuna relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni della legge 10/1991. Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 16980 del 18 agosto 2005), ha ritenuto valida la delibera assembleare di trasformazione in impianti unifamiliari adottata anche senza la preventiva predisposizione del progetto unitario.
L'art. 7 del D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006 ha sostituito il sopra riportato articolo 26.2 della legge 10/1991 nel modo seguente:
«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. l, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali».
L'effetto più importante della modifica legislativa è risultata la scomparsa degli «interventi di cui all'art. 8», per cui la trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas non può più essere deliberata in assemblea con la maggioranza "facilitata", ma necessita di una decisione unanime se non assistita da una specifica diagnosi energetica. Aggiungasi che il punto 34 dell’Allegato A del citato decreto n. 311/2006 ha definito “ristrutturazione di un impianto termico” (uno degli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico) la trasformazione in impianti autonomi anche a seguito di distacco individuale.
Il contenimento del consumo energetico non risulta più una incontrollata dichiarazione di buone intenzioni, ma deve risultare da una diagnosi precisa riferita a tutto l’edificio i cui risultati devono poi essere asseverati a fine lavori da tecnici abilitati.
L’obbligo di dotare ogni edificio di un attestato di qualificazione energetica, in linea con le direttive europee, attribuisce la categoria di appartenenza (dalla lettera A alla lettera G) in funzione dei consumi energetici in kWh per mq. e quindi contribuirà in futuro alla determinazione del valore delle unità immobiliari.
D'altra parte, l'art. 9 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 esclude espressamente dagli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (ai fini delle detrazioni fiscali) «il passaggio da climatizzazione invernale centralizzata per l'edificio a impianti individuali autonomi».
Al riguardo, va rilevato che la regione Piemonte, con delibera 98-1247 dell' 11/1/2007, ha già approvato la prescrizione secondo la quale negli edifici con un numero di unità abitative superiori a quattro, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti centralizzati a impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. La stessa delibera rende obbligatoria dal primo settembre 2009 l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore in ogni abitazione.
Di recente è stato pubblicato sulla G.U. uno dei decreti attuativi della direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59 del 2/4/2009) nel quale viene sottolineato che gli impianti autonomi possono essere realizzati soltanto per cause di forza maggiore da documentare nella relazione energetica (è il caso di unità abitative situate in edifici dove non è possibile realizzare una centrale termica comune a norma).
Il DPR n. 59/2009 prevede altresì l’obbligo, in caso di installazione e di ristrutturazione dell’impianto termico, di realizzare gli interventi necessari per permettere la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singole unità abitative.
È da prevedere un revirement della giurisprudenza anche per quanto riguarda la legittimità dei distacchi individuali dall'impianto centralizzato di riscaldamento in quanto se l'obiettivo del risparmio energetico è un interesse pubblico da tutelare non deve essere consentita in ciascun edificio la realizzazione di potenze termiche complessive superiori a quella dell'impianto centralizzato con utenti che hanno interessi diversificati e, quindi, determinano effetti perversi sull'unità funzionale dell'edificio.
Di Carlo Parodi
(Direttore Centro Studi Nazionale ANACI)
(da: www.anaciroma.it)
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