Cerca nel sito

login area condominiLOGIN area condomini


Leggi e Normativa sul Condominio


  03-01-2017

REQUISITI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - ART. 71 bis disp. attuaz. C.C. - D.M.140 del 13 agosto 2014

La L. 220/2012 di riforma del condominio ha stabilito quali sono i requisiti dell'amministratore di condominio.

I. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
II. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
III. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.
IV. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
V. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica."

 

Decreto del Ministero della Giustizia - n. 140 del 13 agosto 2014

Rispetto invece all’acquisizione del titolo tramite la frequenza di un corso formativo va precisato che il legislatore - con il D.L. n.145 del 3.12.2013, noto come “Decreto Destinazione Italia”, convertito nella Legge del 21.02.2014 n. 9 - ha apportato alcuni correttivi alla nuova disciplina dell’art 71 bis disp. att. c.c.. tra cui la nuova disposizione che ha programmato l’emanazione di un apposito regolamento emanato con Decreto del Ministero della Giustizia - n. 140 del 13 agosto 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014 - relativo alla formazione degli amministratori di condominio; tale indirizzo era già stato approvato dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 1802 del 4 giugno 2014) e dalla Corte dei Conti).

Nello specifico il regolamento del Ministero della Giustizia (D.M. n. 140/2014), individua sia i requisiti necessari per svolgere l’attività formativa (dei docenti/formatori e del responsabile scientifico dei corsi) che i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.
Il Ministro della Giustizia ha predisposto un testo che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei Responsabili scientifici che oltre ad organizzare i corsi dovranno anche verificare i requisiti dei formatori.

CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE.
I corsi di formazione iniziale – ossia per l’abilitazione - devono durare minimo 72 ore (di cui 48 di teoria e 24 ore di esercitazione pratica),

CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI OBBLIGATORI (CON ESAME FINALE)
I corsi di aggiornamento periodici annuali per tutti gli amministratori devono durare almeno 15 ore (anche con casi teorico-pratici). I corsi possono essere svolti anche tramite e-learning.
La durata del corso potrà prevedere anche un numero superiore di ore e ulteriori materie, ma i temi indicati nel regolamento come contenuti minimi devono essere rispettati.
Le materie oggetto della formazione (ex art. 5 del regolamento) sono quelle giuridiche, fiscali e tecniche che si ritiene che l’amministratore di condominio debba conoscere (l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore; la sicurezza degli edifici, ecc.).

Il corso di aggiornamento è obbligatorio e all'interessato viene rilasciato un attestato di frequenza e superamento del corso con la votazione conseguita all'esame finale.